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Il regime fiscale onlus

In questa sezione vi è un estratto di alcuni paragrafi del capitolo sul regime ONLUS tratto dal testo "Aspetti legali e fiscali, regime delle prestazioni di lavoro" curato dal Dott. Rag. Tiziano Cericola e pubblicato congiuntamente dal CSV di Padova e dal CSV Sardegna Solidale (Versione aggiornata a Maggio 2009).

Per una trattazione completa dell'argomento vi invitiamo a scaricare il testo.

 

Il D.LGS. 460/97, dall’1/1/98, ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale la qualifica di ONLUS: organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Non si tratta di un nuovo soggetto di diritto, ma di una qualifica valida ai soli fini fiscali, che si aggiunge e sovrappone a tutte le regole applicabili ai vari soggetti potenzialmente interessati: codice civile, leggi di settore, altre regole fiscali, ecc..


In sintesi si può dire che alle ONLUS vengono concesse varie agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell’esercizio di alcune specifiche attività ritenute per legge socialmente importanti, sottoponendo l’ente ed i suoi amministratori a divieti e a sanzioni specifiche.
In particolare si tratta del primo organico riconoscimento delle attività d’impresa “ad utilità sociale”, dopo l’introduzione delle cooperative sociali (L. 381/91).
Non per nulla le agevolazioni più importanti si riferiscono agli utili derivanti dall’esercizio di impresa nei settori ammessi.


Il regime ONLUS ha mutuato molti concetti dal regime degli e.n.c., creando notevole confusione in quanto le ONLUS spesso (non sempre) sono imprese a tutti gli effetti. Si pensi alle cooperative (sociali o meno) sicuramente imprese, alle associazioni o fondazioni che gestiscono importanti case di riposo (enti commerciali a tutti gli effetti), ecc..

Si pensi ancora al fatto che anche per le ONLUS si parla di settore istituzionale e di settore connesso, ricalcando lo schema degli e.n.c. (istituzionale e commerciale), dandogli però un contenuto ed una disciplina diverse.

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Veneto - servizi per le onlus 

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Modificato D.Leg. 460/97 sulle Onlus

Nuova nozione di beneficenza

Il Senato della Repubblica, il 27 gennaio 2009, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Tra le altre cose, è stato approvato l'inserimento del comma 2 bis, all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2:
“2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale“»

Leggi il D.L. 460/97 modificato (formato .pdf)

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1 Piccoli passi per iscriversi all'Anagrafe delle ONLUS
2 Raccolte fondi
3 I tipi di ONLUS e i soggetti ammessi
4 I vincoli dello statuto
5 L’opzione e la decadenza da ONLUS
6 I settori istituzionali
7 Gli obblighi contabili
8 Le sanzioni delle ONLUS
9 La controriforma fiscale delle OdV