OdV: Iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.266/91)
Ai sensi dell'articolo 6 della legge quadro sul volontariato, legge 266 del 1991, l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato (comma 1) spetta alle Regioni ed alle Province Autonome. Non esiste un registro nazionale delle associazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, ma le singole organizzazioni, se vogliono, possono iscriversi presso le Regioni ove hanno la loro sede.
L'iscrizione ai registri (comma 2) è condizione necessaria per accedere ai contributi e ai finanziamenti pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della legge 266/1991.
Sulla base di quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 6, e in accordo con i competenti Uffici Regionali, dal sito del Ministero della Solidarietà Sociale sono consultabili i Registri delle associazioni di volontariato.
La legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 ha dettato norme fondamentali per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato e stabiliti i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le stesse.
Il Veneto in attuazione alle disposizioni normative, con Legge 30 agosto 1993, n. 40ha istituito il Registro Regionale disciplinandone i relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione.
Nella prospettiva di migliorare il quadro normativo di riferimento in attuazione della L. R. 40/93 la Giunta è intervenuta con DGR del 7 agosto 2007 n. 2641 sugli aspetti tecnici relativi alla gestione del registro delle organizzazioni di volontariato, prevedendo un rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto e i Centri di Servizio.
In tale ambito i Centri di Servizio hanno manifestato la necessità di acquisire precise indicazioni nel fornire consulenza alle organizzazioni, relativamente ai loro:
• atti costitutivi,
• statuti,
• rendiconti economici
e di disporre di linee guida condivise e uniformi in tutto il territorio regionale.
Il Veneto in attuazione alle disposizioni normative, con Legge 30 agosto 1993, n. 40ha istituito il Registro Regionale disciplinandone i relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione.
Nella prospettiva di migliorare il quadro normativo di riferimento in attuazione della L. R. 40/93 la Giunta è intervenuta con DGR del 7 agosto 2007 n. 2641 sugli aspetti tecnici relativi alla gestione del registro delle organizzazioni di volontariato, prevedendo un rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto e i Centri di Servizio.
In tale ambito i Centri di Servizio hanno manifestato la necessità di acquisire precise indicazioni nel fornire consulenza alle organizzazioni, relativamente ai loro:
• atti costitutivi,
• statuti,
• rendiconti economici
e di disporre di linee guida condivise e uniformi in tutto il territorio regionale.
In collaborazione con gli uffici regionali competenti è stata pertanto rivista la modulistica necessaria per presentare istanza di iscrizione e conferma al Registro Regionale del volontariato, gli schemi di atto costitutivo e statuto in uso presso la struttura sono stati integrati con tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore e sono state altresì eleborate alcune note informative utili per la redazione dello statuto.
Nota: nei documenti elencati vi sono alcune parti che devono essere cancellate (perchè sono solo suggerimenti per la compilazione) o sostituite da testo specifico dell'associazione.
Nota: nei documenti elencati vi sono alcune parti che devono essere cancellate (perchè sono solo suggerimenti per la compilazione) o sostituite da testo specifico dell'associazione.
Ambiti del Registro Regionale del volontariato - (DGR 4314 del 29/12/2009)
Autocertificazione per iscrizione al registro regionale OdV (aggiornato a maggio 2012)
Autocertificazione per conferma iscrizione al registro regionale OdV (aggiornato a maggio 2012)
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 09 Maggio 2012 15:42 )





