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logo_agenzia_entrate.jpgModello EAS
Informazioni e istruzioni

Aggiornato con conseguenze per la mancata presentazione

Con Circolare dell’Agenzia delle Entrate, di data 29 ottobre 2009 n.45/E, sono state formulate ulteriori precisazioni in materia di invio del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi” (c.d. “Mod. EAS”).
Tale Circolare è il risultato di un precedente confronto tra la stessa Agenzia delle Entrate ed i principali esponenti del Terzo Settore (Agenzia per le Onlus, Forum del Terzo Settore, CSVnet ed Associazioni di categoria), per effetto del quale il termine di presentazione del Modello era stato già in precedenza rinviato al 15 dicembre 2009. La presente Circolare ha, quindi, lo scopo di provvedere ad una definitiva individuazione degli Enti non commerciali obbligati all’invio del Modello EAS (ivi compresa la elencazione degli Enti esonerati), nonché di fornire specifiche informazioni sulle modalità di compilazione del medesimo. In ultimo, il documento contempla alcune risposte ai quesiti più ricorrenti in materia di interpretazione di alcuni righi dello stesso Modello (si allega, a parte, il testo integrale della Circolare).

CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO

Enti obbligati dalla comunicazione

La Circolare n.45/E chiarisce che la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, prevista dall’articolo 30 del D.L. n.185/2008 (c.d. “Decreto anti – crisi”), è intesa riferirsi a:

1) Enti privati non commerciali di tipo associativo, di cui all’articolo 148, comma 1, del DPR n.917/1986
(TUIR), anche se limitati alla riscossione di quote associative e contributi;

2) Enti privati associativi privilegiati, di cui all’articolo 148, commi 3,5,6 e7, del citato TUIR. Si tratta, in particolare, di Enti che si avvalgono del regime tributario agevolato sancito dall’articolo 148 del DPR n.917/1986 (TUIR) e dall’articolo 4, comma 4 sec. periodo e comma 6, del DPR n.633/1972 in materia di IVA, caratterizzati dalla registrazione all’Ufficio del Registro dei rispetti atti costitutivi e statuti (ovvero con scrittura privata autenticata o con atto pubblico), oltreché comprensivi nei loro documenti delle clausole di cui al comma 8 del menzionato articolo 148 TUIR.
La Circolare precisa che i benefici fiscali di entrambe le tipologie di Enti (rispettivamente, la non tassazione delle entrate istituzionali e delle entrate decommercializzate) non potranno più essere applicati nel caso di mancato invio del Modello EAS entro il 15 dicembre 2009, ovvero entro 60 giorni dalla data di costituzione nel caso in cui, a decorrenza di tale data costitutiva, detto termine di 60 giorni scada successivamente al 15 dicembre 2009. Posta tale premessa circa la totalità degli Enti obbligati all’invio, la Circolare individua l’elenco degli Enti esonerati da tale adempimento, nonché di quelli che, per vigenti iscrizioni in Albi o Registri appartenenti alla Pubblica Amministrazione, saranno obbligati ad una compilazione parziale del Modello.

Enti esonerati dalla comunicazione

La Circolare, riprendendo l’elenco delle precedenti comunicazioni, appone ulteriori chiarimenti:


1)Organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n.266/1991, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) previsti dall’articolo 6 della stesse Legge.
In questa prima individuazione, il Modello pone un decisivo limite, riferendosi a quelle Organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse dalle c.d. “attività commerciali e produttive marginali” ammesse e definite nell’articolo 8, comma 4, della Legge in esame e nel Decreto Ministeriale 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili). Si precisa che tali attività consterebbero in operazioni aventi potenzialmente valenza commerciale, tuttavia portatrici del beneficio della decommercializzazione in quanto rese dalle Organizzazioni di volontariato ai fini di auto finanziamento ed in funzione del perseguimento degli scopi istituzionali oggetto di statuto. Eccezione a tale esenzione di invio del Modello riguarderebbe quelle Organizzazioni di volontariato esercenti attività diverse dalle “attività commerciali e produttive marginali”, ossia non rientranti nell’elenco del D.M. 25 maggio 1995, seppur sempre finalizzate all’autofinanziamento. A ben vedere, ci si riferirebbe a quelle attività per le quali le Organizzazioni di volontariato abbiano provveduto a rendersi titolari di P.IVA. con gli obblighi contabili, impositivi e dichiarativi che ne derivano.

2) Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI e non esercenti attività commerciali. Riferendosi allo sport dilettantistico, quindi, le istruzioni per la compilazione del Modello non riguarderebbero le sole Associazioni sportive aventi una duplice caratteristica:
a) iscrizione al Registro del CONI, in conseguenza degli avvenuti adempimenti burocratici e statutari previsti dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003);
b) mancato esercizio di attività di natura commerciale. Sotto quest’ultimo profilo, emergerebbe il rilievo dell’obbligatorietà di invio del Modello per tutte le Associazioni sportive dilettantistiche titolari di P.IVA (anche se iscritte al CONI), unitamente a quelle che, pur prive di tale titolarità, eserciterebbero attività commerciale in forma occasionale. Sarebbero, altresì, obbligate le Associazioni sportive dilettantistiche che, pur non esercenti attività commerciali abituali od occasionali, si avvalgono della decommercializzazione di cui agli articoli 148 TUIR e 4 DPR n.633/1972. In via generale, verrebbero esentate dall’invio del Modello le Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, titolari del solo C.F., ed aventi esclusivamente entrate di carattere istituzionale (quote associative, contributi, erogazioni liberali, sovvenzioni).

3) Associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge n.398/1991.

4) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS): la Circolare conferma la totale esenzione di invio del Modello in capo alle Onlus menzionate nell’articolo 10 del D.Lgs. n.460/1997, sempreché iscritte all’Anagrafe Onlus delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 11 del citato D.Lgs. n.460/1997. Tale esonero appare suffragato dal controllo preventivo già compiuto dalle suindicate Direzioni Regionali, secondo la procedura prevista dal succitato articolo 11. Si precisa che detta estensione di esonero riguarderebbe anche le c.d. “Onlus di diritto” di cui al comma 8 dell’articolo 10 del D.Lgs. n.460/1997, identificabili, oltreché nelle Organizzazioni di volontariato, nelle Organizzazioni non Governative e nelle Cooperative Sociali.
Una particolare attenzione andrebbe dedicata alle c.d. “Onlus parziali”, richiamate dall’articolo 10, comma 9, del D.Lgs. n.460/1997. Si tratta di Enti non commerciali considerati Onlus per la sola parte di attività aventi natura solidaristica, tuttavia svolgenti anche attività di utilità sociale. Per quest’ultimo aspetto, esse saranno vincolate all’invio del Modello, limitatamente ai righi previsti per la compilazione parziale, sempreché si avvalgano del regime agevolo di cui agli articoli 148 TUIR e 4 DPR n.633/1972.
La Circolare specifica, altresì, che alcuni Enti non saranno obbligati all’invio in quanto mancanti di presupposti sostanziali:
a) Enti privi di natura associativa (es. le Fondazioni);
b) Enti diritto pubblico;
c) Enti commerciali;
d) Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi pensione), che non si avvalgono della disciplina fiscale di cui agli articoli 148 TUIR e 4 DPR n.633/1972.

Enti obbligati alla compilazione parziale

Si tratta di Enti già iscritti in Albi o Registri di competenza della Pubblica Amministrazione, ai quali è richiesta una limitata compilazione dei righi del Modello:
1) Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (con P.IVA, ovvero esercenti attività commerciali occasionali o attività de commercializzate);
2) Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della L.Q. n.383/2000.
3) Organizzazioni di volontariato, esercenti attività diverse dalle attività “commerciali e produttive marginali”;
4) Associazioni titolari di personalità giuridica (c.d. “Associazioni riconosciute”), iscritte nel registro delle perone giuridiche private tenuto dalla Prefettura (o da Commissariato del Governo), ovvero dalle regioni o dalle province, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n.361.
Tali tipologie associative saranno soltanto obbligate alla compilazione del primo riquadro (dati identificativi dell’Ente e del Rappresentante legale) e del secondo riquadro limitatamente ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). In aggiunta, per le sole Associazioni e società sportive dilettantistiche è richiesta anche la compilazione del rigo 20).
La Circolare richiede, inoltre, la compilazione del primo riquadro e la compilazione del secondo riquadro per i soli righi 4), 5), 6), 25) e 26), ai seguenti Enti:
a) Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno e Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
b) Movimenti e Partiti politici;
c) Associazioni politiche, sindacali e di categoria (ivi compresi gli istituti di patronato);
d) Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con Decreto del Consiglio dei Ministri e destinatarie delle disposizioni di cui all’articolo 14 D.L. 2005, n.35 (convertito nella legge 14 maggio 2005, n.80).


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Il Modello EAS, reperibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere trasmesso esclusivamente per via telematica.
La trasmissione potrà essere effettuata secondo una duplice modalità:

a) direttamente dall’Associazione vincolata a tale obbligo, attraverso il servizio Entratel (per i soggetti già abilitati), ovvero mediante il servizio telematico Internet (per tutti gli altri soggetti);

b) a mezzo di intermediari abilitati quali professionisti, associazioni di categoria, C.A.F.

Ricordiamo che il CSV di Padova è disponibile per consulenze gratuite sulla compilazione del modello, previo appuntamento.
Per info: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , tel. 0498686817


MANCATA PRESENTAZIONE


Un’associazione che non ha provveduto ad inviare il modello, non è soggetta ad una multa specifica legata al mancato adempimento quanto piuttosto al rischio concreto di uno scivolamento nel regime di “commercialità” prevalentemente delle operazioni svolte. Quindi le entrate di quote sociali e di attività nei confronti dei soci si presumono di natura commerciale con conseguenze in termini tributari (contributivi) in quanto se tali entrate dovessero essere prevalenti, tutta l’attività dell’associazione assumerebbe natura di tipo “commerciale” con la ricaduta nell’art. 149 del TUIR n. 917/1986 con ovvio assoggettamento alle dichiarazioni fiscali relative ed alle imposte (eventuali) connesse alle medesime dichiarazioni.
(tratta da Mancata presentazione del moello EAS – Sergio Ricci – Terzo settore Il sole 24 ore - luglio 2010)


COMUNICAZIONE MODIFICHE - SPECIFICA

Con la risoluzione 125/e del 6 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate esonera le organizzazioni dall'invio di un nuovo modello Eas nell'ipotesi in cui siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell'associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate attraverso i quadri B (Soggetto d'imposta) e C (Rappresentante) dei modelli:
- AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva
- AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva
Si tratta, infatti, sottolinea il documento di prassi, di informazioni già note all'Amministrazione, perché i contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non di partita Iva, sono tenuti a comunicare tali variazioni, con i modelli AA5/6 o AA7/10, agli uffici finanziari. I modelli possono essere presentati direttamente, o mediante raccomandata, a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, oppure telematicamente dagli interessati o servendosi di un intermediario autorizzato. In questi casi, quindi, gli enti non sono tenuti a presentare un Eas aggiornato con le modifiche, entro il 31 marzo.
Le organizzazioni tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative, precisa infine la risoluzione, devono segnalare le variazioni trasmettendo al Registro delle imprese la Comunicazione unica, che contiene anche il modello AA7/10, per via telematica o su supporto informatico.


DOCUMENTAZIONE

Provvedimento (formato .pdf)
Istruzioni (formato .pdf)
Modello per la comunicazione dei dati (formato .pdf)

circolare 12 del 9 aprile 2009 (formato .pdf)
circolare 45/E del 29 ottobre 2009 (formato .pdf)
circolare 51 del 1 dicembre 2009 - ulteriori dettagli (formato .pdf)
comunicato stampa - 16/12/2009 - proroga invio (formato .pdf)
risoluzione 125/e - 6/12/2010 - specifiche relative alla variazione dei dati (formato .pdf)

il modello EAS nel sito dell'Agenzia delle Entrate

Ultimo aggiornamento ( Martedì 01 Febbraio 2011 14:39 )