Erogazioni liberali
La circolare n. 39/E dell’Agenzia delle entrate datata 19 agosto 2005 fornisce ulteriori indicazioni e precisazioni operative.
A partire dal periodo d’imposta 2005 è possibile, per imprese e per persone fisiche, dedurre le donazioni a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e fondazioni nella misura del 10% del reddito imponibile e fino a un massimo di 70.000 € l'anno.
Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Pertanto, qualora il titolare di reddito d’impresa, in applicazione della richiamata disposizione, effettui liberalità a favore di soggetti indicati sia nel comma 1 dell’articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005, sia nell’articolo 100, comma 2, del TUIR, lo stesso ha la facoltà di applicare, in alternativa, l’una o l’altra disposizione nel rispetto delle relative condizioni.
La lettura logico-sistematica delle due disposizioni in argomento induce a ritenere che la scelta effettuata debba rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.
- Persone fisiche soggette all’IRPEF
- Enti soggetti all’IRES
Si tratta dei soggetti richiamati dall’articolo 73 del TUIR e, in particolare, società ed enti commerciali e non commerciali.
Le donazioni possono essere effettuate a favore di:
ONLUS, Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), comprese le cosiddette "ONLUS di diritto" e le "ONLUS parziali".
Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383) e i loro livelli territoriali.
Fondazioni e associazioni (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) riconosciute, con personalità giuridica, aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
Le erogazioni in denaro a favore delle associazioni non-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere effettiva documentazione dell’avvenuta donazione.
Le organizzazioni che ricevono elargizioni in natura o in denaro hanno l’obbligo della la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione. Sono inoltre tenute alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (stato patrimoniale e rendiconto gestionale).
Ovviamente l'obbligo di tenere la contabilità sopra ricordata non vale per l'applicazione delle altre disposizioni intese ad agevolare le erogazioni liberali, quale ad esempio quella recata dall'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR che prevede una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento, tra l'altro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS per importo non superiore a 2.065,83 euro.
schema di ricevuta per onlus in partita doppia - applica la deducibilità ex art 14 D.L. 35/05
schema di ricevuta per onlus che NON applica la deducibilità ex art 14 D.L. 35/05





